Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e' sostituito dai seguenti: "Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni. La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo e' disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale".
Testo vigente dal 29 marzo 1963
