Art. 3
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
Testo vigente dal 25 novembre 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva