L'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Regioni a statuto speciale). - 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7". Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 29 maggio 1989
