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L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, e) sostituito dal seguente: "Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio. Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennita' di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianita' o di minore anzianita', appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello. I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295".

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 11 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1960-12-12;1597~art1 · fonte su Normattiva