Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Al maggiore onere annuo di lire 9.725.475, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1960-61, con gli stanziamenti del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
[2]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
