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Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, e' sostituito dal seguente: "Un impiegato dell'Amministrazione postelegrafonica con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe, o di segretario capo o equiparata, assumera' le funzioni di segretario".
Testo in vigore dal 12 giugno 1961 al 16 dicembre 2010
