Le modificazioni delle posizioni pensionistiche intervenute a norma degli articoli 98 e 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nel periodo che va dal 1 settembre 1950 alla data di pubblicazione della presente legge, possono essere sottoposte a riesame su domanda degli interessati. Il Ministro per il tesoro delibera definitivamente su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale.

Testo vigente dal 5 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1028~art2 · fonte del testo