((I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

  • a)vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
  • b)vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita', nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni ed indennita';
  • c)siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
  • d)la liquidazione sia stata effettuata ed il decreto dello stato emesso sulla base di documenti falsi. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca ed a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non puo' mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita')).

Testo vigente dal 21 dicembre 1961

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1957 al 21 dicembre 1961. 58 parole tolte, 118 parole aggiunte in 5 capoversi.

I tolto: decreti con cui e' conferita la aggiunto: provvedimenti concessivi di pensione di guerra tolto: sono revocabili o modificabili quando ricorrano i casi contemplati dall'art. 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e nei termini previsti da detto articolo. aggiunto: possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

aggiunto: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

aggiunto: b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita', nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni ed indennita';

aggiunto: c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;

aggiunto: d) la liquidazione sia stata effettuata ed il decreto dello stato emesso sulla base di documenti falsi. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione tolto: degli assegni o della pensione aggiunto: della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casiaggiunto: , la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi tolto: del successivo art. 110 aggiunto: dell'art. 110 della presente legge. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo tolto: i mutilati e gli invalidiaggiunto: , gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali tolto: si siano eseguiti gia' aggiunto: siano gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca tolto: od aggiunto: ed a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo tolto: art. 104 aggiunto: articolo 104, previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite … modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto tolto: specificato dal precedente art. 44 aggiunto: disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art98 · fonte del testo