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All'art. 6 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e' aggiunto il seguente comma: "Alle stesse condizioni sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti ciechi civili che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica".

Testo in vigore dal 4 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1449~artunico · fonte del testo