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Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e' sostituito dal seguente: "I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, fermo restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori".

Testo in vigore dal 7 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1964-06-14;477~artunico · fonte del testo