Art. 5 — Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria
Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e e) dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST. Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente e' stabilita, rispettivamente, con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101:
- a)nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- b)nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1984, n. 893
1La L. 22 dicembre 1984, n. 893 ha disposto (con l'art. 3) che Le dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono ridotte come segue: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: vice dirigenti......................... 73 consiglieri........................... 88 Azienda di Stato per i servizi telefonici: vice dirigenti.......................... 9 consiglieri........................... 10
Testo vigente dal 30 dicembre 1984
