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Fino a quando non venga diversamente stabilito in dipendenza della nuova Costituzione dello Stato, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti degli Enti locali e le persone incaricate di pubbliche funzioni, che siano tenute al giuramento, lo presteranno o lo rinnoveranno secondo le formule stabilite negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1947 al 16 dicembre 2010
