Articolo abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1958 al 21 giugno 2011. 152 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli interessi maturati e maturandi sull'incremento del Fondo speciale di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire, in base all'art. 18 dello statuto della predetta Sezione ed all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, l'ammontare nominale massimo delle obbligazioni da emettere dalla Sezione stessa a fronte di mutui di ammortamento. Detto Fondo deve essere investito in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Un'aliquota di esso, non superiore al 50 per cento del Fondo stesso, puo' essere investita nell'acquisto di obbligazioni della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, limitatamente a quelle disponibili sul mercato. La Sezione resta autorizzata a concedere mutui anche ai gestori degli esercizi ricettivi, che non siano proprietari degli stabili a cio' destinati, sempre che essi forniscano, a giudizio della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, fondate ed idonee garanzie valevoli anche nel tempo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art5 · fonte del testo