Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
In deroga al disposto dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, e' data facolta' all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere, al massimo per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le sessioni normali di esami per il conseguimento dei certificati internazionali per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili, fino a che, nel termine suddetto, la materia del conseguimento dei certificati stessi non sara' stata ridisciplinata con nuove norme.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
