Il primo comma dell'art. 13 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' sostituito dal seguente: "La segreteria del Consiglio superiore e' costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare".
Testo vigente dal 27 maggio 1952
