L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Composizione della segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato con funzioni di legittimita' che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4. 2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non puo' essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonche' la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio. 3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso e' la laurea in giurisprudenza. 4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali. 5. Detto personale e' inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. 6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura. 7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno". Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui al comma 5 del medesimo articolo 7 e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 12 aprile 1990
