Il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' sostituito dal seguente: "Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, e' di 10 anni".

Testo vigente dal 10 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1389~art1 · fonte del testo