Art. 1
Il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' sostituito dal seguente: "Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, e' di 10 anni".
Testo vigente dal 10 gennaio 1962
