L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e' sostituito dai seguenti: "I Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, ciascuno per le cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro vigilanza, assegneranno altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ai soci gia' dichiarati decaduti o radiati in applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel presente e nel precedente art. 4, perche' l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione o per atto tra vivi. "Analoga assegnazione sara' disposta a favore degli eredi dei soci indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste nel presente decreto".

Testo vigente dal 10 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;112~art1 · fonte del testo