Art. 2

[1]L'art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana e' cosi' modificato: "Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".

[2]La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1963

[4]SEGNI

[5]MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo vigente dal 4 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-12-27;3~art2 · fonte su Normattiva