Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1968 al 1 gennaio 2002. 190 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene sostituito dal seguente: "Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennita' all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi abbia assunto ogni responsabilita' in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresi' che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito. Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare dell'indennita' che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennita' accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52. In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzera' l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennita' stessa, facendo di questa espressa menzione".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-20;391~art1 · fonte del testo