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L'articolo 48 della citata legge viene sostituito dal seguente: "Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'articolo 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 30. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni".

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-20;391~art3 · fonte del testo