La spesa derivante dalla concessione del soprassoldo di cui alla lettera c) dell'articolo 37 richiamato nel precedente articolo 2, valutata in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 4.500 milioni per il 1973; quella derivante dall'applicazione delle altre norme della presente legge di complessive lire 50.800 milioni - di cui lire 9.300 milioni per l'anno 1972 e lire 41.500 milioni per l'anno 1973 - nonche' quella degli anni successivi gravera' sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Ai predetti oneri di lire 3.000 milioni e di lire 4.500 milioni, l'Azienda provvede a valere sulle disponibilita' recate dai capitoli di spesa numeri 101 e 1011 del proprio stato di previsione per i rispettivi anni 1972 e 1973. Al restante onere di lire 50.800 milioni l'Azienda stessa provvedera' con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si fara' fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-05;22~art4 · fonte del testo