Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e' sostituito dal seguente: "Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

  • 1)da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
  • 2)da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda;
  • 3)da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle associazioni sindacali numericamente piu' rappresentative. "Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente. "Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonche' di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto".

Testo vigente dal 17 dicembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-11-03;1982~art2 · fonte del testo