Art. 165
[1](Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]Le punizioni disciplinari che, secondo la gravita' delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva