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[1]L'art. 4 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente:
[2]«Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali:
- 1)non aver superato il 27° anno di eta' per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;
- 2)non aver superato il 30° anno di eta' per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;
- 3)non aver superato il 32° anno di eta' per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;
- 4)non aver superato il 36° anno di eta' per la nomina degli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo e ruolo suddetti;
- 5)non aver superato il 36° anno di eta' per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nei ruoli servizi e specialisti dell'arma aeronautica, assistenti tecnici del genio aeronautico e amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.
[3]«Il limite di eta' di cui al n. 1 e' elevato a 32 anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'armia aeronautica e a 36 anni per i sottufficiali in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale per la partecipazione ai concorsi di cui alla lettera a) del successivo art. 17.
[4]«Tutti i limiti di cui sopra si intendono riferiti alla data del decreto Ministeriale che bandisce il relativo concorso, qualora si tratti di concorso per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente.
[5]«Qualora invece si tratti di concorsi per i quali la nomina e' preceduta da corsi di istruzione, il Ministero dell'aeronautica determinera' di volta in volta il limite massimo di eta' per l'ammissione ai concorsi stessi, in relazione alla presumibile durata dei corsi.
[6]«I limiti predetti sono aumentabili:
- a)di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;
- b)di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- c)di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
[7]«Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purche' complessivamente non si superi - sempre alla data del bando di concorso - un'eta' inferiore di dieci anni a quella prevista per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali subalterni dei ruoli corrispondenti.
[8]«Per la partecipazione ai concorsi per la nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica non e' applicabile alcuna delle suddette maggiorazioni».
Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
