Art. 4
Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva