Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, e' cosi' modificato: "Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:".

Testo vigente dal 4 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;288~art1 · fonte su Normattiva