Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20. Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualita' di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.1 Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 37. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1984 n. 326

1

La L. 16 luglio 1984 n. 326 ha disposto (con l'art. 1) che "il secondo comma del presente articolo e' modificato nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985", inoltre ha disposto (con l'art. 19) che al presente articolo secondo comma le parole "o 1980-1981" sono sostituite dalle seguenti "1980-81 o 1981-82" e le parole "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" sono sostituite da "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982".

4

la Corte Costituzionale (in s.s. relativa alla G.U. 3/12/1986 n. 57) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38 nella parte in cui non consente ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.

Testo vigente dal 4 dicembre 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 249/1986

    Illegittimità dichiarata
    28 novembre 1986

    È priva di razionale giustificazione la discriminazione tra supplenti non abilitati (già) in servizio nelle scuole ordinarie - cui l'art. 38, comma primo, riserva il 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della legge - e supplenti dei corsi CRACIS (del pari) sprovvisti di abilitazione, ai quali l'art. 46, comma secondo, attribuisce il maggior beneficio dell'immissione in ruolo (art. 37), ancorché condizionata al conseguimento dell'abilitazione nei modi di cui all'art. 35: giacché non solo la struttura didattica dei corsi CRACIS è identica a quella dei corsi scolastici ordinari (salvo l'esserne destinatari adulti e non ragazzi in età scolare) ma, in base all'art. 4 d.lg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, la nomina degli insegnanti incaricati o supplenti dei corsi CRACIS aveva luogo prescindendo dall'ordine di collocazione nelle graduatorie provinciali, e, dunque, con minori garanzie di merito. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - gli artt. 35, 37, 38 e 57 della l. 20 maggio 1982, n. 270 "nella parte in cui non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982". - Sull'art. 4 d.lg.C.P.S. n. 1599 del 1947: S. n. 62/1970.

    Art. 35 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 37 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 57 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 38 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art38 · fonte su Normattiva