Il testo dell'art. 412 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). - "Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore".

Testo vigente dal 21 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;202~art1 · fonte del testo