L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente: " Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o' scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata ".

Testo vigente dal 26 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;59~art8 · fonte su Normattiva