Provvedimenti urgenti per il processo civile
Art. 83 — Procedimento in camera di consiglio
L'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del codice".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
