Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 83 — Procedimento in camera di consiglio

L'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del codice".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art83 · fonte su Normattiva