L'articolo 2778 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili. - Salvo quanto e' disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

  • 1)i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;
  • 2)i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
  • 3)i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;
  • 4)i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
  • 5)i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;
  • 6)i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
  • 7)i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;
  • 8)i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
  • 9)i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;
  • 10)i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
  • 11)i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;
  • 12)i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;
  • 13)i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
  • 14)i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
  • 15)i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;
  • 16)i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
  • 17)i crediti per spese funebri, d'infermita', per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;
  • 18)i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
  • 19)i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;
  • 20)i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752".

Testo vigente dal 30 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-29;426~art12 · fonte su Normattiva