L'articolo 2777 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2777 - Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti. - I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:

  • a)i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;
  • b)i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
  • c)i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis".

Testo vigente dal 30 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-29;426~art11 · fonte su Normattiva