L'articolo 58 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 58. - Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione. - La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni. Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000. L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresi' se e in quale parte gli atti gia' compiuti debbono conservare validita'. L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.".

Testo vigente dal 18 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;773~art1 · fonte su Normattiva