L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

  • a)il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
  • b)l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile puo' proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606. 3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».

Testo vigente dal 22 febbraio 2006

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 33/2010

    Questione infondata
    4 febbraio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 46 del 2006, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 112 Cost., nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 242 del 2009, né risultano addotti argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già precedentemente esaminati. Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 242/2009. Sul principio di parità delle parti nel processo, v. le citate sentenze n. 26/2007, n. 320/2007 e n. 85/2008.

    Art. 428 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.

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  • Sentenza n. 242/2009

    Questione infondata
    24 luglio 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod.proc.pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere. Non c'è vulnus al principio di parità delle parti nel processo poiché la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella di proscioglimento, non è alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio; inoltre, il potere di appello nei confronti della stessa è stato sottratto ad entrambe le parti ed anche il decreto di rinvio a giudizio non è impugnabile da parte di alcuno. Inoltre, a differenza della sentenza di proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere non è idonea a dispiegare effetti preclusivi irremovibili, anche dopo lo spirare dei termini di impugnazione, visto il potere del pubblico ministero di ottenerne in ogni tempo la revoca quando sopravvengano o si scoprano nuove prove che possono determinare il rinvio a giudizio. Per le stesse ragioni, non è riscontrabile la lamentata disparità di trattamento tra sentenza di non luogo a procedere e proscioglimento, stante l'eterogeneità che le contraddistingue. Insussistente è la violazione dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo della inadeguatezza del rimedio accordato al pubblico ministero (il ricorso per cassazione), posto che la censura in oggetto resta sul piano della mera critica di opportunità, e sotto il profilo della disparità tra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, dove la domanda di giudizio del pubblico ministero sfocia nell'immediata fissazione dell'udienza dibattimentale, poiché questa differenza di regime è solo la conseguenza del diverso modulo processuale. Non appare violato neppure il principio della ragionevole durata del processo, perché l'effetto negativo indotto dalla eventuale regressione del procedimento appare compensato dalla eliminazione del secondo grado di giudizio. Vanno disattese infine le censure di violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, dato che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale. -V., citate, le sentenze n. 26 e n. 320/2007, che hanno censurato la soppressione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio ordinario e a quello abbreviato. -Sui poteri del giudice nell'udienza preliminare v., citata, sentenza n. 384/2006. -Sulla eterogeneità della sentenza di non luogo a procedere rispetto a quella di proscioglimento v., citate, ordinanze n. 156 e n.4/2008. -Sulla ragionevole durata del processo v., citate, sentenze n. 64/2009 e n. 298/2008. -Sul fatto che il potere di impugnazione del pubblico ministero non è estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale v., citate, sentenza n. 280/1995 e ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002, n. 421/2001 e n. 426/1998; altresì citate sentenze n. 298/2008, n. 26/2007 e n. 206/1997.

    Art. 428 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.

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  • Ordinanza n. 403/2008

    Questione inammissibile
    5 dicembre 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 428 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'immediata applicabilità della disciplina che preclude l'appello da parte del pubblico ministero delle sentenze di non doversi procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima. Invero, i rimettenti, muovendo dalle premesse che la formula «sentenza di proscioglimento» ricomprenda anche le sentenze di non luogo a procedere e che alle sentenze di non doversi procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare si applichi il solo comma 1 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 e non anche il regime transitorio disposto dai commi successivi, hanno omesso di prendere in esame una diversa opposta soluzione ermeneutica, conforme all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, così venendo meno al dovere di verificare preventivamente se la norma censurata sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità. - Negli stessi termini, v., citata, ordinanza n. 4/2008. - Sull'inamissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanza n. 32/2007.

    Art. 428 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;46~art4 · fonte su Normattiva