Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti
Art. 10
Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: "sentenza di rinvio a giudizio" sono sostituite dalle parole: "ordinanza di rinvio a giudizio".
Testo vigente dal 18 dicembre 1972
