Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 50/2001

    Parametro
    6 marzo 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 111 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 fe…

    Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 572 c.p. · Art. 550 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art58 · fonte su Normattiva