Dopo l'articolo 450 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "Art. 450-bis. - (Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi). - Si osservano, per l'esame delle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, le disposizioni dell'articolo 348-bis".

Testo vigente dal 20 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;534~art11 · fonte su Normattiva