Dopo l'articolo 48 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "Art. 48-bis. - (Rilevanza della connessione). - La connessione non produce effetti ne' sulla competenza ne' ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati".

Testo vigente dal 20 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;534~art2 · fonte su Normattiva