Dopo l'articolo 48 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "Art. 48-bis. - (Rilevanza della connessione). - La connessione non produce effetti ne' sulla competenza ne' ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati".
Testo vigente dal 20 agosto 1977
