L'art. 127 del Codice penale e' sostituito dal seguente: Art. 127. (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica). - Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela e' sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia.
Testo vigente dal 3 dicembre 1947
