Al punteggio totalizzato per le voci indicate nell'articolo precedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio. La graduatoria di merito sara' formata in base alla votazione complessiva di cui al precedente comma. A parita' di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. Dalla graduatoria sono esclusi i candidati che non abbiano conseguito nel colloquio la votazione di almeno sette decimi.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art24 · fonte su Normattiva