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Per le espropriazioni previste dal decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'indennita' e' determinata dall'Ufficio del Genio civile in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione, moltiplicato per il coefficiente dieci. Sulla somma dovuta come indennita' ai sensi del comma precedente, devono corrispondersi al proprietario dell'immobile espropriato, dalla data dell'avvenuta occupazione, gli interessi nella misura legale. Le stesse disposizioni si applicano per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo.((1a))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 giugno 1963, n. 92 (in G.U. 1a s.s. 22.06.1963, n. 167) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 1 dicembre 1961, n. 1441, "contenente modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea gia' costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali", in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione".
Testo in vigore dal 23 giugno 1963 al 1 gennaio 2002
