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Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dello interno per l'esercizio finanziario 1961-62.((1a))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 giugno 1963, n. 92 (in G.U. 1a s.s. 22.06.1963, n. 167) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 1 dicembre 1961, n. 1441, "contenente modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea gia' costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali", in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione".
Testo in vigore dal 23 giugno 1963 al 1 gennaio 2002
