L'ultimo comma, dell'art. 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente: "Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso".
Testo vigente dal 12 novembre 1949
