Il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il canone sia, stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora, si fosse dovuto procedere, al riscatto alla data del 28 marzo 1947".

Testo vigente dal 12 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art4 · fonte del testo