Sono abrogati i numeri 1) e 2) dell'art. 1, l'art. 3 ed il primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, restando ferme per quanto altro le rimanenti disposizioni del decreto legislativo medesimo. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729, con il quale e' stato approvato e reso esecutorio l'atto 16 aprile 1948.
Testo vigente dal 19 maggio 1950
