Per la esecuzione di opere e forniture di cui all'art. 1 della presente legge, compreso l'ampliamento e la sistemazione delle stazioni di Napoli (Montesanto) e di Torregaveta della ferrovia Cumana, lo Stato corrispondera' alla Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) il corrispettivo di L. 1.276.142.816 salvo le variazioni derivanti dai procedimenti di revisione di cui al successivo art. 6, e dell'eventuale applicazione del successivo art. 7, comma terzo. Nel corrispettivo di cui al comma precedente saranno computate le rate di acconto gia' corrisposte alla Societa' in forza dell'atto 16 aprile 1948, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729.

Testo vigente dal 19 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;225~art3 · fonte del testo