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All'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra".

Testo in vigore dal 26 novembre 1949 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1949-11-09;832~artunico · fonte del testo