Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' sostituito dal seguente: "L'Ente e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' cosi' composto:
- a)un presidente nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto tra una terna di nominativi di iscritti di ufficio all'Ente proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti;
- b)un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;
- c)un rappresentante designato dal Ministero del tesoro tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;
- d)un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;
- e)sei rappresentanti eletti dagli iscritti di ufficio all'Ente di cui alla lettera a) del precedente art. 4 e scelti tra i maestri in attivita' di servizio o a riposo;
- f)un rappresentante eletto dagli iscritti d'ufficio all'Ente di cui alla lettera b) del precedente art 4 e scelto tra i direttori e gli ispettori delle scuole elementari in attivita' di servizio o a riposo".
Testo vigente dal 23 marzo 1957
