L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' sostituito dal seguente: "Sono iscritti d'ufficio all'Ente:

  • a)gli insegnanti di ruolo in attivita' di servizio;
  • b)i direttori e gli ispettori scolastici in attivita' di servizio. Gli iscritti d'ufficio mantengono il diritto alle prestazioni di cui al precedente art. 2-bis anche dopo il collocamento in pensione. Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, gli insegnanti delle scuole elementari parificate nonche' le direttrici e le maestre titolari delle scuole materne di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 2 possono essere iscritti all'Ente su loro domanda alle condizioni determinate dallo statuto".

Testo vigente dal 23 marzo 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-03-07;93~art4 · fonte del testo